Domande Frequenti

Risposte chiare alle domande più comuni sull'amministrazione condominiale.

Chiarezza prima di tutto

Tutto quello che volete sapere

L'amministrazione condominiale è spesso un mondo poco conosciuto. Qui rispondiamo alle domande che ci vengono poste più di frequente, con linguaggio chiaro e riferimenti normativi precisi.

L'amministratore può essere revocato in qualsiasi momento dall'assemblea con delibera assunta dalla maggioranza degli intervenuti pari ad almeno la metà del valore dell'edificio

Gravi irregolarità – come l'omessa rendicontazione, il dolo o la mancata apertura del conto corrente condominiale – consentono invece la revoca giudiziale su istanza di ciascun condomino, anche senza delibera assembleare.

L'amministratore può agire contro il condomino moroso in via monitoria senza necessità di preventiva delibera assembleare. Il procedimento si articola così:

  • Diffida formale stragiudiziale con richiesta di pagamento
  • Eventuale piano di rientro concordato
  • Richiesta di decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo
  • In casi gravi: sospensione dei servizi di godimento separato (previo delibera)

L'art. 1130 c.c. elenca i principali obblighi dell'amministratore:

  • Eseguire le delibere assembleari e curare l'osservanza del regolamento
  • Disciplinare l'uso delle parti comuni e la prestazione dei servizi collettivi
  • Riscuotere i contributi condominiali e pagare i creditori
  • Curare gli adempimenti fiscali (ritenute, CU, 770)
  • Tenere il registro di anagrafe condominiale aggiornato
  • Aprire e mantenere un conto corrente dedicato al condominio
  • Redigere il rendiconto annuale entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio

Il rendiconto annuale e il piano di riparto si approvano con la maggioranza degli intervenuti che rappresentino almeno 500 millesimi. Le regole di validità dell'assemblea sono:

  • 1ª convocazione: maggioranza dei presenti e 500 millesimi
  • 2ª convocazione: almeno 1/3 dei condomini e 333,4 millesimi

L'amministratore deve presentare il rendiconto all'assemblea entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio (art. 1130-bis c.c.). Il documento deve includere:

  • Registro di contabilità
  • Riepilogo finanziario
  • Nota sintetica esplicativa della gestione
  • Situazione patrimoniale del condominio

Ogni condomino ha il diritto di prendere visione dei documenti giustificativi in qualsiasi momento.

No. Il condomino che dissente da una delibera assembleare può impugnarla in tribunale entro 30 giorni dalla comunicazione del verbale, ma nel frattempo è comunque obbligato a pagare le quote deliberate. Il mancato pagamento – anche contestando la legittimità della spesa – espone al recupero forzato e agli interessi moratori.

Il rimedio corretto è sempre l'impugnazione giudiziaria, non l'inadempimento.

L'incarico dura un anno e si intende rinnovato per uguale durata qualora l'assemblea non deliberi diversamente. L'assemblea può tuttavia revocare l'amministratore in qualsiasi momento, anche senza giusta causa, salvo il diritto del professionista al risarcimento dell'intero compenso.

L'art. 1117 c.c. elenca le parti comuni di presunzione, tra cui:

  • Suolo, fondazioni, muri maestri e tetto
  • Scale, portoni, androni, cortili e facciate
  • Impianti idrici, sanitari e di riscaldamento fino al punto di diramazione individuale
  • Ascensori e locali per i servizi collettivi

Si tratta di una presunzione relativa: il titolo di acquisto (rogito o regolamento contrattuale) può escludere singoli elementi dall'elenco.

La nomina è obbligatoria quando i condomini sono più di otto (art. 1129 c.c., L. 220/2012). Sotto questa soglia la nomina è facoltativa, ma fortemente consigliata per garantire una gestione ordinata. In assenza di nomina, ciascun condomino può rivolgersi al tribunale per richiedere la nomina giudiziale dell'amministratore.

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